(Rivista Internazionale - Dicembre 1998: Il voto di obbedienza - 1/3)

Spiritualità

Il Voto di Obbedienza

Ven. Balì Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein
Gran Commendatore

Graz. Austria. La solenne cerimonia di Professione di Voti Temporali del Cavaliere di Giustizia, Conte Johannes Orssich de Slavetich, alla presenza del Gran Priore d’Austria il Ven. Balì Fra’ Wilhelm von Liechtenstein, il 27 giugno.

Tra i voti religiosi che devono emettere i Cavalieri di Malta, in quanto membri del Primo Ceto, come pure i Cappellani Professi Conventuali, c’è anche il voto di obbedienza (art. 8 § 1 A della Costituzione dell’Ordine). Nella parte centrale dell’art. 37 del Codice dell’Ordine si legge così: «Io ... faccio voto di obbedienza a Dio Onnipotente ... a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine ... ». Con il voto di obbedienza, quindi, ogni Cavaliere e ogni Cappellano professo si impegna ad obbedire al Santo Padre e al legittimo Superiore, secondo la Costituzione e il Codice (art. 62 del Codice). I superiori agiscono in forza del voto, quando usano le formule «in virtù ... » e/o «in nome di Dio» o altre analoghe (art. 63 § 2 del Codice). Il comando non deve imporsi se non per cause gravi e giuste e per iscritto, o innanzi a due testimoni (art. 63 § 2 del Codice).

Graz. Austria. La cerimonia di investitura di nove nuovi membri dell’Ordine accolti nel Gran Priorato d’Austria.

Le prescrizioni contenute nelle leggi dell’Ordine non costituiscono di per sé precetto sotto pena di peccato, a meno che non si tratti di materia di voti e di leggi divine (art. 64 del Codice). Con la scomparsa sempre maggiore del riconoscimento dell’autorità da parte dei sottoposti, il contenuto del voto di obbedienza è molto cambiato nei tempi attuali sia nel clero secolare come anche negli ordini religiosi, in particolar modo dopo il Concilio Vaticano II. Questo ha fatto sì che alcuni religiosi, insediati in parrocchie di abbazie benedettine, cistercensi o premostratensi, si siano rifiutati, anche dopo la revoca del mandato da parte degli abati, di lasciare le loro parrocchie; e ci sono pure dei religiosi che hanno presentato lamentele alla competente Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica della Santa Sede, affermando che il loro superiore, eletto quasi 10 anni prima, non sia stato eletto regolarmente, anche se la sua elezione sia stata approvata subito dopo dal Santo Padre. Si potrebbero scrivere libri interi con l’elenco delle violazioni al voto di obbedienza. Per poter comprendere meglio il contenuto normativo e spirituale del voto di obbedienza, si rende necessaria un’analisi dello stesso concetto.

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