![]() (approvate dal Consiglio Direttivo dell’ACISMOM con Atto Deliberativo n. 83 del 5.10.1981)
ROMA 2000
ART. 1 Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che per brevità, nelle presenti norme sarà denominato d’ora innanzi CISOM istituito con Decreto Consiliare n. 23235 in data 15 maggio 1981 del Sovrano Consiglio, è un organo dell’Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Esso ha per scopo:
ART. 2 Per l’assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo e con particolare riguardo per quanto concerne i settori:
Il Direttore Nazionale manterrà, tramite i Direttori di Zona, stretti contatti con i Gran Priorati e le Delegazioni Granpriorali, al fine di assicurare l’armonico ed omogeneo sviluppo, nonché l’integrazione delle iniziative nelle varie zone, per la realizzazione dei fini istituzionali del Sovrano Ordine di cui all’art. 2 della Carta Costituzionale. Il coordinamento di tali attività con le opere dell’Associazione è devoluto all’Ospedaliere dell’ACISMOM.
ART. 3 I Membri del CISOM si suddividono in:
I Membri effettivi, i Membri aderenti ed i Membri sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo minimo è fissato dal Comitato Direttivo.
ART. 4 I Membri effettivi sono coloro che si impegnano ad offrire la loro opera in caso di necessità, ad effettuare un periodo di addestramento ed a partecipare alle esercitazioni che saranno predisposte annualmente a seconda della categoria di appartenenza. In relazione alla loro disponibilità, i Membri effettivi sono ripartiti in due ruoli: - ruolo attivo; - ruolo di riserva. I frequentatori di corsi di specializzazione sono iscritti di ufficio nel ruolo attivo per tutta la durata del corso. Il Direttore Nazionale cura di ottenere, tramite i Direttori di Zona, i Delegati Regionali, i Capi Raggruppamento ed i Capi Gruppo, che i datori di lavoro, in caso di calamità nazionale, favoriscano l’opera di soccorso lasciando liberi temporaneamente dal servizio i loro dipendenti appartenenti al CISOM.
ART. 5 Il servizio prestato nel CISOM è volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese autorizzate. Il CISOM provvede ad assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi nonché ad assicurare contro gli infortuni i suoi Membri e collaboratori limitatamente ai singoli periodi operativi.
ART. 6 Organi del CISOM. Gli Organi del CISOM sono:
ART. 7 Il Comitato Direttivo è composto da:
I compiti del Comitato Direttivo e dei suoi componenti sono fissati dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del Regolamento. Esplica le funzioni di Segretario del Comitato il Vice Segretario Generale.
ART. 8 Il Comitato Esecutivo è composto da:
I compiti del Comitato Esecutivo sono fissati dall’art. 7 del Regolamento. Esplica le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo il Vice Segretario Generale.
ART. 9 Organi esecutivi. Gli Organi esecutivi sono costituiti da:
Per quanto concerne la nomina dei Direttori di Zona, il Direttore Nazionale provvederà a richiedere a ciascun Gran Priore la designazione di persone che per prestigio, moralità, disponibilità e capacità organizzativa sono in grado di ricoprire l’incarico. Tra tali nominativi il Direttore Nazionale provvederà ad effettuare la scelta da proporre per la nomina del Comitato di Coordinamento dell’ACISMOM ed al Consiglio Direttivo. Per le nomine di loro competenza, i Direttori di Zona provvederanno ad ottenere il preventivo nulla osta da parte del Gran Priore e del Delegato Regionale competente per territorio. I compiti per gli Organi esecutivi sono fissati dall’art. 15 del Regolamento. In particolare, i Direttori di Zona cureranno di mantenere stretti contatti con i Delegati Regionali al fine di coordinare l’attività dei Gruppi del CISOM con le altre iniziative prese dalla Associazione nella zona di loro competenza.
ART. 10 Categorie CISOM. I Membri del CISOM sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, il CISOM, per l’espletamento dei suoi compiti può avvalersi, previa autorizzazione del Presidente dell’ACISMOM, dell’opera di personale del Corpo Militare e delle Infermiere volontarie dell’Associazione.
ART. 11 Corpo sanitario. Il Corpo Sanitario è costituito da medici, farmacisti e veterinari.
ART. 12 Gruppi di Ausiliari. I Gruppi sono composti da ausiliari specializzati ed ausiliari in numero variabile a seconda della loro specializzazione e destinazione. Tra le specializzazioni sono comprese quelle di infermieri, piloti di aereo e di elicottero, paracadutisti, specialisti nelle radio-trasmissioni, conduttori di autoveicoli leggeri o pesanti, barellieri, sommozzatori, nautici, interpreti, personale addetto agli uffici, ecc.. Le varie specializzazioni saranno determinate dal Direttore Nazionale, sentito il Comitato Direttivo in relazione alle esigenze ed ai compiti affidati al CISOM. Gli Ausiliari potranno essere destinati, a domanda, a frequentare corsi di specializzazione. Gli Ausiliari possono, con il loro consenso, essere destinati a prestare assistenza ad handicappati, anziani o persone bisognevoli di particolare assistenza. I Gruppi possono essere riuniti in Raggruppamenti con le modalità che saranno fissate dal Direttore Nazionale.
ART. 13 Raggruppamenti. I Raggruppamenti sono costituiti da più Gruppi dislocati nella stessa città o in zone limitrofe o da più Gruppi aventi la stessa particolare specializzazione e specializzazioni complementari. Il numero dei Raggruppamenti è fissato, su proposta dei Direttori di Zona, dal Direttore Nazionale, sentito il Comitato Direttivo.
ART. 14 Nomina dei Dirigenti. Le modalità per la nomina dei Dirigenti del Corpo sono fissate dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento. I Capi Gruppo sono nominati dai Direttori di Zona, sentiti la Ispettrice di Zona per il personale femminile ed il Capo Raggruppamento qualora il Gruppo faccia parte di tale unità.
ART. 15 Ammissione nei ruoli dei Membri effettivi. Per l’ammissione nei vari ruoli dei Membri effettivi sono richiesti:
Gli aspiranti all’iscrizione nel ruolo degli ausiliari specializzati dovranno allegare alla domanda i documenti attestanti particolari capacità, quali specializzazioni tecniche, conoscenza di lingue straniere, ecc..
ART. 16 All’atto della presentazione della domanda per l’ammissione al CISOM quali Membri effettivi, gli aspiranti dovranno specificare se intendono essere iscritti nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo. In quest’ultimo caso devono impegnarsi a tenersi pronti, almeno per un biennio, a presentarsi entro ventiquattro ore alla chiamata in servizio ed indicare un periodo dell’anno, anche frazionato in cui sono disponibili per prestare servizio. E’ in facoltà dell’interessato di aggiungere a tale impegno quello di utilizzare un mezzo proprio per raggiungere una località diversa dal luogo di residenza in caso di emergenza.
ART. 17 Il Direttore Nazionale, sulla base delle relazioni presentate dal Segretario Generale, dall’Ispettore Sanitario Nazionale e dalla Vice Ispettrice Nazionale, ciascuno per la parte di competenza, di intesa con il Vice Direttore Nazionale e l’Ispettrice Nazionale, presenterà annualmente al Consiglio Direttivo dell’ACISMOM una relazione sull’attività svolta dal CISOM nell’anno precedente e sul programma di attività da svolgere.
ART. 18 Il CISOM provvederà a svolgere per i propri membri, corsi di primo intervento e di specializzazione nei vari settori d’interesse. Tali corsi potranno essere svolti in proprio o d’intesa con altri Enti.
ART. 19 Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico dei Membri CISOM sono indicati negli articoli 23 e 24 del Regolamento.
ART. 20 Il CISOM ha per emblema la Croce Bianca ottagona in campo rosso del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel servizio, in caso di emergenza, godendo l’Associazione dei privilegi previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per le Società di Soccorso, userà anche lo speciale distintivo di neutralità.
ART. 21 Il contrassegno del CISOM di cui all’art. 22 del Regolamento è costituito da uno scudo che porta nella metà sinistra del campo la Croce Bianca ottagona in campo rosso e nella metà destra il distintivo della neutralità della Convenzione di Ginevra: Croce Latina scorciata in rosso in campo bianco. Lo scudo porta in alto la scritta "Sovrano Militare Ordine di Malta Associazione Cavalieri Italiani" e in basso la scritta "Corpo di Soccorso". Il contrassegno di cui sopra sarà riportato nelle dovute dimensioni su tutti i mezzi in dotazione, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Direttore Nazionale.
ART. 22 In caso di emergenza od in altre circostanze stabilite dal Direttore Nazionale, i veicoli che trasportano personale del CISOM saranno muniti di una bandierina partita rossa e bianca con la parte rossa verso l’asta recante la Croce Ottagona, nell’altra metà il distintivo di neutralità della Convenzione di Ginevra: Croce Latina scorciata in rosso in campo bianco. In alternativa, i veicoli suddetti potranno essere muniti di un contrassegno avente le caratteristiche di cui al precedente articolo da porre sul parabrezza. Il Direttore Nazionale potrà stabilire particolari distintivi per i veicoli destinati al trasporto dei Membri del Comitato Direttivo.
ART. 23 I Membri del CISOM saranno muniti di tessere di riconoscimento con fotografia che riporterà anche l’indicazione dell’incarico ricoperto e della specializzazione dell’interessato.
ART. 24 I Membri del CISOM dovranno indossare in servizio l’uniforme che sarà stabilita, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, dal Comitato Direttivo ed approvata dalle competenti Autorità Italiane.
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