Titolo II
Capitolo VII
GRADI E ONOREFICENZE
Art. 130
Gradi dell’Ordine
Parag. 1 - I membri di cui all’art. 8 della Carta Costituzionale appartenenti al primo e al secondo ceto, nonché alle categorie a), c), e) del terzo ceto, sono distinti nei gradi di:
a) Cavaliere o Dama;
b) Cavaliere di Gran Croce o Dama di Gran Croce.
Parag. 2 - La dignità di Balì può essere conferita ai Cavalieri Gran Croce di Giustizia, ai Cavalieri Gran Croce di Onore e Devozione della seconda e terza classe, nonché ai Cardinali di Santa Romana Chiesa.
Parag. 3 - Ai Cavalieri Gran Croce di Grazia e Devozione e Grazia Magistrale può essere conferita la distinzione della Fascia.
Parag. 4 - Ai Cappellani Professi e ai Cappellani Conventuali "ad honorem" può essere conferito il grado di Cappellano di Gran Croce.
Parag. 5 - La foggia delle insegne delle differenti classi e gradi è fissata da norme regolamentari, approvate dal Gran Maestro con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
Art. 131
Trattamento di Commendatore
Il trattamento di Commendatore compete di diritto:
a) ai Cavalieri Professi di Voti Perpetui, che siano investiti dal competente Priorato di una Commenda di Giustizia;
b) ai Cavalieri di Onore e Devozione titolari di Commende di giuspatronato familiare, secondo le norme fissate dalle tavole di fondazione.
Art. 132
Onorificenze dell’Ordine
Parag. 1 - A coloro che abbiano acquisito speciali meriti possono essere conferiti:
a) il Collare al Merito Melitense;
b) la Croce al Merito Melitense;
c) la Medaglia di benemerenza Melitense.
Parag. 2 - Il grado e l’ordine della decorazione civile o militare sono stabiliti in base ad apposito statuto emanato dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.
Art. 133
Requisiti richiesti per i candidati alle onorificenze
I candidati alle onorificenze devono essere di specchiata onestà.
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